REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De Maio – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11675/04 R.G. proposto da PICCOLO SEBASTIANO elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell’avv. Francesco Maglione e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Settimio Di Salvo e Luigi Travaglino
CONTRO
COMUNE DI BRUSCIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Cavallerizza a Chiaia n. 60 presso lo studio dell’avv. Arcangelo D’Avino che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
E NEI CONFRONTI DI
- MARITATO ANTONIO – non costituito in giudizio;
- IANNELLI FRANCESCO – non costituito in giudizio;
per l’annullamento dei decreti n. 94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n. 11539, entrambi emessi dal Comune di Brusciano il 28/06/04, e del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Brusciano approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/04;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 09 febbraio 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 07/10/04 e depositato il 22/10/04 Piccolo Sebastiano, dipendente del Comune di Brusciano con la qualifica di Brigadiere di Polizia Municipale, ha impugnato i decreti n. 94 prot. n. 11537 e n. 95 prot. n. 11539, entrambi emessi dal Comune di Brusciano il 28/06/04 sulla base dell’art. 8 (anch’esso impugnato) del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, con cui i controinteressati Maritato Antonio e Iannelli Francesco sono stati nominati Vice – Comandanti di Polizia Municipale.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione dei principi generali di diritto ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti e sviamento;
2) violazione e falsa applicazione della L. n. 65/86 e dell’art. 97 Cost. e della legge quadro sul pubblico impiego come richiamata dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
3) eccesso di potere e violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione;
4) eccesso di potere per sviamento e per contrasto con altre manifestazioni di attività amministrativa da parte della stessa autorità con lo stesso oggetto;
5) violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 29/93 e del D. Lgs. n. 165/01 con riferimento agli accordi collettivi di comparto.
Il Comune di Brusciano, costituitosi con memoria depositata il 03/11/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.
I controinteressati Maritato Antonio e Iannelli Francesco, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza pubblica del 09 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, dipendente del Comune di Brusciano con la qualifica di Brigadiere della Polizia Municipale, impugna i decreti n. 94 e n. 95, entrambi del 28/06/04, con cui il Sindaco del Comune di Brusciano ha conferito ai controinteressati Iannelli Francesco e Maritato Antonio l’incarico di Vice – Comandante di Polizia Municipale con grado di Tenente, e il presupposto art. 8 del Regolamento per il Servizio di Polizia Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale. 6 del 07/04/04.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione dei decreti di nomina dei controinteressati costituenti atti di gestione del rapporto di lavoro la cognizione della cui legittimità è devoluta dall’art. 63 D. Lgs. n. 165/01 alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Infatti, il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU. n. 6404/05; C.d.S. sez. IV n. 8211/04).
Poichè, pertanto, la pretesa del ricorrente ad essere nominato Vice – Comandante in luogo dei controinteressati trova la sua “causa petendi†nel rapporto di lavoro esistente tra il Piccolo e l’amministrazione e, d’altra parte, i provvedimenti di nomina impugnati attengono alla gestione del rapporto di lavoro e sono espressione della capacità privatistica dell’ente secondo quanto previsto dall’art. 5 D. Lgs. n. 165/01 (Cass. n. 23760/04), la controversia sulla legittimità di tali ultimi atti è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
A ciò consegue la declaratoria d’inammissibilità , in parte qua, del ricorso per difetto di giurisdizione.
Deve, invece, ritenersi sussistente, per espressa disposizione normativa (art. 63 comma 1° terzo periodo D. Lgs. n. 165/01), la possibilità di impugnare davanti al Giudice Amministrativo i provvedimenti amministrativi presupposti come gli atti di macro – organizzazione previsti dall’art. 2 comma 1° D. Lgs. n. 165/01 ed aventi ad oggetto le linee fondamentali di organizzazione degli uffici in relazione ai quali la situazione giuridica soggettiva del privato ha natura di interesse legittimo.
Tale è il caso, nella fattispecie in esame, del Regolamento per il Servizio di Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Brusciano n. 6 del 07/04/04, il cui art. 8 è stato impugnato dal Piccolo quale atto presupposto dei decreti di nomina dei controinteressati.
L’atto in esame, infatti, detta la disciplina fondamentale del Servizio di Polizia Municipale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 L. n. 65/85 e, anche per la sua natura regolamentare, costituisce esplicazione della potestà macro – organizzatoria dell’ente locale.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale a conoscere della legittimità dell’impugnata disposizione regolamentare.
Va, poi, esaminata l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse sollevata dall’ente locale secondo cui la nomina quale Vice – Comandante di Polizia Municipale non comporta alcuna qualifica superiore a quella rivestita dal Piccolo nè determina un vincolo gerarchico di talchè il ricorrente non avrebbe alcun interesse giuridicamente tutelabile al conseguimento della stessa.
L’eccezione è infondata e deve essere respinta.
Premesso che, come si evince dai decreti di nomina impugnati e dall’art. 7 del Regolamento, il Vice – Comandante assume il grado di Tenente, va, comunque, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’ente locale, l’incarico in esame comporta un vero e proprio rapporto di sovraordinazione gerarchica rispetto agli istruttori di vigilanza come risulta dall’attribuzione di un grado diverso e dal riferimento, compiuto dall’art. 8 del Regolamento, ad un “ordine gerarchico†per qualificare i rapporti tra le figure professionali (Comandante, Vice – Comandante ed Istruttori di Vigilanza) indicate nel precedente art. 7.
Per altro, che le funzioni dei Vice – Comandanti siano sovraordinate e, comunque, diverse e più qualificanti rispetto a quelle espletate dagli istruttori di vigilanza lo si evince chiaramente dall’art. 17 del Regolamento di Polizia Municipale ove si specifica che i primi “coadiuvano il superiore gerarchico nelle sue attribuzioni†e lo sostituiscono nel caso di assenza temporanea, “vigilano sulla disciplina, sul comportamento del personale dipendenteâ€, “disimpegnano servizi di particolare rilievoâ€, “eseguono interventi a livello specializzatoâ€, e “svolgono, all’occorrenza, i compiti propri degli istruttori di vigilanzaâ€.
L’inciso da ultimo richiamato evidenzia in modo chiaro che le funzioni del Vice – Comandante non sono comparabili con quelle dell’istruttore di vigilanza anche perchè le prime, per il loro contenuto, il potere di coordinamento e il peculiare rapporto con quelle del Comandante, risultano più gratificanti e qualificanti.
Del resto, se le funzioni in esame non fossero diverse da quelle dell’istruttore di vigilanza non vi sarebbe motivo perchè il regolamento dell’ente locale preveda specificamente la figura del Vice-Comandante.
Deve, pertanto, ritenersi esistente, in capo al ricorrente, l’interesse necessario per l’impugnazione della disposizione regolamentare.
Nel merito, la domanda di annullamento dell’art. 8 del Regolamento è fondata e deve essere accolta.
La disposizione in esame prevede che i due Vice – Comandanti di Polizia Municipale siano nominati tra gli istruttori di vigilanza sulla base di una scelta “intuitu personaeâ€.
Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità della disposizione impugnata per violazione dei principi d’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
Il motivo è fondato.
Come già evidenziato, il Vice – Comandante svolge compiti e funzioni peculiari e, comunque, diversi da quelli degli istruttori di vigilanza di talchè il conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di criteri indicativi della specifica idoneità del soggetto prescelto, specie se (come nella fattispecie) vi sono una pluralità di aspiranti.
Tali criteri debbono essere oggettivamente predeterminati in riferimento ai principi di economicità , efficacia, pubblicità e trasparenza codificati dall’art. 1 L. n. 241/90 costituenti, a loro volta, espressione dei fondamentali canoni di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa previsti dall’art. 97 Cost..
Va, in quest’ottica, specificato che la nomina del Vice – Comandante costituisce atto inerente alla gestione dell’ente e non già ai poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
Ne consegue che il riferimento generico alla scelta “intuitu personaeâ€, compiuto dall’art. 8 del Regolamento, conferendo rilevanza esclusiva al rapporto personale tra designato e designatore e prescindendo dall’oggettiva idoneità del primo a ricoprire l’incarico di Vice - Comandante, non costituisce corretta applicazione dei criteri sopra evidenziati ma attribuisce al Sindaco un potere illimitato che, come tale, non risulta giustificato dal fine perseguito con l’esercizio dello stesso.
Per altro, l’assenza di parametri oggettivi predefiniti preclude agli interessati, prima, e al Giudice, poi, di verificare la rispondenza della scelta ai principi cui la stessa deve essere necessariamente ispirata.
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che l’atto impugnato sia affetto dai vizi di eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa dedotti dal ricorrente con il primo motivo.
Per questi motivi la domanda di annullamento dell’art. 8 (nella parte in cui prevede che la scelta del Vice – Comandante di Polizia Municipale sia effettuata “intuitu personaeâ€) del Regolamento per il Servizio di Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Brusciano n. 6 del 07/04/04, è fondata (con assorbimento delle ulteriori censure proposte) e deve essere accolta con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:
1) dichiara l’inammissibilità , per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, delle domande di annullamento dei decreti n. 94 e n. 95, entrambi emessi il 28/06/04, con cui il Sindaco del Comune di Brusciano ha conferito ai controinteressati Iannelli Francesco e Maritato Antonio l’incarico di Vice – Comandante di Polizia Municipale;
2) accoglie la domanda di annullamento dell’art. 8 del Regolamento per il Servizio di Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Brusciano n. 6 del 07/04/04, e, per l’effetto, annulla la disposizione regolamentare impugnata nella parte in cui prevede che la scelta del Vice – Comandante di Polizia Municipale sia effettuata “intuitu personaeâ€;
3) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 09 febbraio 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE